IL RETTORE Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168; Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341; Visto che questa Universita' aveva a suo tempo richiesto l'istituzione delle scuole dirette a fini speciali in tecniche fitoiatriche, in tecnica viticola e in tecniche enologiche, prevedendone contemporaneamente l'eventuale trasformazione in diplomi universitari; Visto il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 15 novembre 1991; Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle autorita' accademiche di questa Universita' in merito all'istituzione dei diplomi universitari; Considerato che il Consiglio universitario nazionale, nella adunanza del 23 luglio 1992, ha espresso parere favorevole alla istituzione ex novo del corso di diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura, nonche' alla trasformazione della scuola diretta a fini speciali in tecniche fitoiatriche nel corso di diploma in produzioni vegetali, e delle scuole dirette a fini speciali in tecnica viticola e in tecnica enologica nel corso di diploma universitario in tecnologie alimentari, a condizione che all'articolazione di questi ultimi fossero apportate alcune modifiche; Viste le deliberazioni con le quali il consiglio della facolta' di agraria e il senato accademico, rispettivamente nelle sedute dell'8 settembre 1992 e del 13 ottobre 1992, hanno recepito le osservazioni suddette; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare la modifica proposta, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Art. 1. L'art. 141 e' modificato come segue: Art. 141. - La facolta' di agraria conferisce: la laurea in scienze agrarie; il diploma universitario in gestione tecnica e amministrativa in agricoltura; il diploma universitario in produzioni vegetali; il diploma universitario in tecnologie alimentari.