IL RETTORE
  Visto lo statuto di questa Universita', approvato con regio decreto
14 ottobre 1926, n. 2278, e successive modificazioni e integrazioni;
  Visto   il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935,  n.  1071,  convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Visto  il  regio  decreto  30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312;
  Vista la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n.
382;
  Vista la legge 9 maggio 1989, n. 168;
  Vista la legge 19 gennaio 1990, n. 341;
  Visto  che  questa  Universita'  aveva  a   suo   tempo   richiesto
l'istituzione  delle  scuole  dirette  a  fini  speciali  in tecniche
fitoiatriche,  in  tecnica  viticola  e   in   tecniche   enologiche,
prevedendone contemporaneamente l'eventuale trasformazione in diplomi
universitari;
  Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'universita' e della ricerca
scientifica e tecnologica 15 novembre 1991;
  Viste le proposte di modifica di statuto formulate dalle  autorita'
accademiche  di  questa  Universita'  in  merito  all'istituzione dei
diplomi universitari;
  Considerato  che  il  Consiglio  universitario   nazionale,   nella
adunanza  del  23  luglio  1992,  ha  espresso parere favorevole alla
istituzione ex novo del corso di diploma  universitario  in  gestione
tecnica  e amministrativa in agricoltura, nonche' alla trasformazione
della scuola diretta a fini speciali  in  tecniche  fitoiatriche  nel
corso  di  diploma  in  produzioni vegetali, e delle scuole dirette a
fini speciali in tecnica viticola e in tecnica enologica nel corso di
diploma universitario in  tecnologie  alimentari,  a  condizione  che
all'articolazione   di   questi   ultimi   fossero  apportate  alcune
modifiche;
  Viste le deliberazioni con le quali il consiglio della facolta'  di
agraria  e  il senato accademico, rispettivamente nelle sedute dell'8
settembre 1992 e del 13 ottobre 1992, hanno recepito le  osservazioni
suddette;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di approvare la modifica
proposta, in deroga al termine  triennale  di  cui  all'ultimo  comma
dell'art.  17  del  testo unico approvato con regio decreto 31 agosto
1933, n. 1592;
                              Decreta:
  Lo statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Pisa,  approvato  e
modificato  con  i  decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente
modificato come appresso:
                               Art. 1.
  L'art. 141 e' modificato come segue:
  Art. 141. - La facolta' di agraria conferisce:
   la laurea in scienze agrarie;
   il diploma universitario in gestione tecnica e  amministrativa  in
agricoltura;
   il diploma universitario in produzioni vegetali;
   il diploma universitario in tecnologie alimentari.